Nomina RSPP
Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
La nomina RSPP è un obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori. Affidare l’incarico a un professionista qualificato garantisce una gestione competente della sicurezza, la corretta valutazione dei rischi e il rispetto degli adempimenti normativi richiesti.
per chi è pensato
- Datori di lavoro che intendono affidare all’esterno l’incarico di RSPP
- Piccole e medie imprese prive di personale interno qualificato
- Realtà multilocalizzate che richiedono coordinamento unico della sicurezza
- Cooperative, studi professionali, associazioni ed enti pubblici
- Aziende con obbligo di RSPP interno ma che necessitano di supporto specialistico
perchè è importante
- Garantisce la conformità alle norme di sicurezza
- Riduce il rischio di infortuni e sanzioni
- Assicura un presidio tecnico competente e aggiornato
- Migliora l’organizzazione interna del sistema di prevenzione
- Supporta le relazioni con ASL, INL e autorità ispettive
cosa facciamo
- Sopralluogo iniziale negli ambienti di lavoro
- Valutazione dei rischi collegati alle attività aziendali
- Redazione e aggiornamento del DVR e della documentazione obbligatoria
- Supporto nella preparazione del DUVRI e delle procedure operative
- Definizione dei piani di emergenza e gestione delle evacuazioni
- Coordinamento con medico competente e RLS
- Programmazione della formazione obbligatoria
- Assistenza durante verifiche ispettive e audit
come lavoriamo
cosa ricevi
- Assunzione formale dell’incarico RSPP
- Consulenza continua su adempimenti e scadenze
- Aggiornamenti periodici della documentazione di sicurezza
- Report tecnici e verbali dei sopralluoghi
- Supporto diretto con gli enti di controllo
- Monitoraggio costante della conformità normativa
- Referente tecnico unico per tutto il sistema sicurezza
faq
Sì, ogni azienda con lavoratori o soci lavoratori deve nominare un RSPP, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Sì, ma solo nelle casistiche consentite dalla legge e dopo aver completato la formazione obbligatoria prevista dall’Accordo Stato-Regioni.
Quando l’azienda presenta attività a rischio elevato come agenti biologici di gruppo 3 o 4, industrie soggette a Seveso III, lavorazioni con cancerogeni, nucleare, esplosivi oppure quando la complessità organizzativa richiede una presenza continua.
Sanzioni economiche e, nei casi più gravi, responsabilità penali per il datore di lavoro.
Coordina le attività di prevenzione, valuta i rischi, aggiorna la documentazione, affianca il datore di lavoro e supporta durante ispezioni e verifiche.
Non ha scadenza prefissata: rimane valido fino a revoca o sostituzione. Il professionista deve però mantenere aggiornati i requisiti formativi.
Il numero dipende da dimensioni, rischi e organizzazione dell’azienda. La pianificazione prevede comunque sopralluoghi periodici e interventi straordinari quando necessari.